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DPCM 14 GENNAIO 2021

Le nuove disposizioni fino al 5 marzo 2021

Il Presidente del Consiglio ha firmato il DPCM del 14 gennaio 2021 contenente le regole di contrasto alla diffusione del Covid-19,  in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo 2021, che si sommano a quelle riportate nel Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio scorso.

Di seguito i contenuti rilevanti dei provvedimenti: 


Coprifuoco
Confermato dalle 22.00 alle 5.00. In questa fascia oraria sono consentiti solo gli spostamenti per esigenze lavorative, necessità o motivi di salute. 


Spostamenti 
– E’ vietato lo spostamento tra Regioni o provincie autonome sino al 15 febbraio, salvo motivi di lavoro, salute, necessità e rientro alla propria abitazione/domicilio/residenza.
– Per le attività delle imprese nulla cambia in quanto i lavoratori potranno comunque circolare tramite autocertificazione che attesti le comprovate esigenze lavorative.


ZONA GIALLA
– è consentito lo spostamento all’interno della propria Regione; 
– è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi nella propria Regione verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. 


ZONA ARANCIONE
– è vietato lo spostamento nel comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
– è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi nell’ambito del territorio comunale verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.


ZONA ROSSA
– è vietato ogni spostamento anche all’interno del proprio Comune salvo che per motivi di lavoro, salute, necessità;
– è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi nell’ambito del territorio comunale verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Sospensioni attività

ZONA GIALLA – ZONA ARANCIONE e ZONA ROSSA
Sospese le attività di centri benessere, centri termali, palestre, piscine, centri natatori. Confermato il divieto di svolgere convegni, congressi e altri eventi.



Attività commerciali al dettaglio e servizi

ZONA GIALLA: 

– le attività commerciali e i servizi alla persona si svolgono regolarmente nel rispetto delle misure anticontagio;
– nelle giornate prefestive e festive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie;
– le attività di ristorazione sono consentite dalle 5.00 alle 18.00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone, salvo che siano tutti conviventi;
– dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive, limitatamente ai clienti che alloggiano nella struttura;
– sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i codici ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l’asporto è consentito solo fino alle 18.00;
– continuano ad essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale.

ZONA ARANCIONE:

– le attività commerciali e i servizi alla persona si svolgono regolarmente nel rispetto delle misure anticontagio;
– nelle giornate prefestive e festive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad esse assimilabili ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie;
– sono sospese le attività dei servizi di ristorazione ad eccezione delle attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale;
– è’ consentita la ristorazione con consegna a domicilio nonchè fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i codici ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l’asporto è consentito solo fino alle 18.00.


ZONA ROSSA:
– sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie;
– sono sospese le attività inerenti ai servizi alla persone diverse da quelle riportate nell’allegato 24 ( Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse
– sospese le attività dei servizi di ristorazione ad eccezione delle attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale;
– è consentita la ristorazione con consegna a domicilio nonchè fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i codici ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l’asporto è consentito solo fino alle 18.00.


La classificazione delle Regioni viene definita attraverso apposite Ordinanze del Ministero della Salute. Attualmente il Veneto è classificato ZONA ARANCIONE fino a nuova Ordinanza del Ministro Speranza e comunque non oltre il 24 gennaio 2021.


Spostamenti da e per l’estero per esigenze lavorative 
ZONA GIALLA – ZONA ARANCIONE e ZONA ROSSA

Consentiti, nel rispetto delle disposizioni vigenti per i vari Paesi**( vedasi art.6 DPCM e relativo allegato 20).

Per chi rientra in Italia dopo un soggiorno non superiore a 120 ore non vige l’obbligo di isolamento fiduciario di 14 giorni.


**Per quanto attiene al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord continua ad applicarsi l’Ordinanza del Ministero della Salute del 9 gennaio 2021.

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