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Dal primo gennaio scatta l’obbligo di pubblicare i contributi pubblici ricevuti

Quali sono i soggetti che hanno l’obbligo di pubblicizzare gli aiuti ricevuti?

  • Enti non commerciali, con riferimento all’entità delle erogazioni pubbliche da pubblicare sui propri siti internet o analoghi portali digitali entro il 30 giugno di ogni anno
  • Società cooperative (incluse le cooperative sociali)
  • Imprese soggette all’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese, in relazione all’entità delle erogazioni pubbliche percepite
    • Società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
    • Società di persone (Snc, Sas);
    • Ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario)

Quali sono gli aiuti di Stato, contributi e sovvenzioni sui quali c’è l’obbligo di trasparenza e pubblicazione?

Devono essere pubblicizzati i contributi ricevuti da:
Stato; Enti locali: Regioni, Provincie, Comuni, Comunità montane e loro consorzi/associazioni; Istituzioni universitarie; Istituti autonomi case popolari; Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni; Enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali; Amministrazioni e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale (incluse le ASL); Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN); Agenzie fiscali; Società a controllo pubblico.

L’obbligo ricade sugli aiuti percepiti a titolo di:

  • sovvenzioni;
  • sussidi;
  • contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi);
  • vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).

Non sono oggetto di pubblicizzazione:

  • Somme percepite dai soggetti sopra elencati a fronte di prestazioni di servizio o cessione di beni
  • Vantaggi fiscali (es. crediti imposta) se rivolti alla generalità delle imprese
  • Contributi, sovvenzioni o aiuti rilevanti, la cui somma complessiva percepita nell’anno non supera 10 mila euro
  • Contributi, sovvenzioni o aiuti che risultano pubblicati sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato per i quali sarà sufficiente una semplice menzione

In linea generale i contributi, sovvenzioni o aiuti dovranno essere indicati secondo il principio di cassa.  Nei casi in cui non sarà possibile utilizzare tale principio farà fede l’anno di fruizione o di concessione.

Dove si possono pubblicizzare gli aiuti di stato, contributi, sovvenzioni e come avviene la pubblicazione?

  • Società di capitali: l’obbligo di pubblicizzare viene assolto in nota integrativa;
  • Soggetti diversi dalle società di capitali: l’obbligo di pubblicizzare viene assolto mediante pubblicazione sul proprio sito internet; in mancanza di proprio sito internet sul sito dell’Associazione di categoria di appartenenza entro il 30 giugno dell’anno successivo alla percezione degli aiuti.

Secondo le disposizioni normative per ogni aiuto di Stato, sovvenzione o contributo devono essere indicati:

  • Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente
  • Denominazione del soggetto erogante
  • Somma incassata o valore del vantaggio fruito
  • Data di incasso
  • Causale (breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta)

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate. (es..la società ha ricevuto nel corso del 2020 aiuti di stato pubblicati sul RNA sezione Trasparenza).

 Le sanzioni

Si ricorda che la norma prevede, a partire dal 1° gennaio 2020, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:

  • Sanzione amministrativa pecuniaria pari “all’uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro”
  • Sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.

Nel caso in cui il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro 90 giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

Confartigianato Marca Trevigiana mette a disposizione il proprio sito istituzionale per la pubblicazione degli aiuti ricevuti nel caso in cui l’azienda fosse sprovvista di un proprio sito.

Al seguente link, compilando il form, sarà possibile pubblicare gli aiuti ricevuti:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe22F8ZemqMIdBgkXBYDTSXAv1lsuYQyNFKKVW7kRCI1Pd-sw/viewform?usp=sf_link

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