Ambiente e sicurezza / News

ULTIME DISPOSIZIONI SUL GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO

Possibile consegnare la certificazione al datore di lavoro

La Legge n. 165/2021di conversione del DL n. 127/2021ha introdotto la possibilità dei lavoratori di richiedere di consegnare al Datore di Lavoro la copia del proprio Green Pass. Con tale consegna il lavoratore è esonerato dal controllo per tutta la durata della validità della certificazione.

In allegato alla presente trasmettiamo una bozza di comunicazione accompagnatoria alla consegna della certificazione.

Evidenziamo comunque che:

  1. La consegna della certificazione è su base volontaria da parte del Lavoratore
  2. In qualunque momento il Lavoratore può revocare il consenso
  3. Il Datore di Lavoro dovrà custodire la certificazione esclusivamente fino alla scadenza dell’obbligo di Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro applicando le misure tecniche ed organizzative adottate per la conservazione dei dati sensibili
  4. In ogni momento il Lavoratore potrà consultare la propria certificazione detenuta dal Datore di Lavoro
  5. Il Lavoratore è tenuto a segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro ogni variazione di validità del certificato volontariamente consegnato
  6. Il lavoratore che non consegnerà volontariamente la certificazione verde sarà sottoposto ai controlli da parte degli incaricati, come da protocollo in essere.

Ricordiamo inoltre che la scadenza della validità della certificazione in corso di prestazione lavorativa non comporta l’applicazione né delle sanzioni disciplinati (ex art. 9-septies, c. 8 del DL 52/2021) né della sanzione amministrativa pecuniaria (ex art. 9-septies, c. 9 del DL 52/2021); quindi il Lavoratore con certificazione scaduta durante l’orario di lavoro può restare sul luogo di lavoro per il tempo necessario a portare a termine il turno.

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