OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL Centro di Coordinamento RAEE E DICHIARAZIONE Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche RITIRATI
(DICHIARAZIONE 2025 riferita all’ANNO 2024)
DISTRIBUTORI, INSTALLATORI, GESTORI CENTRI DI ASSISTENZA: obbligo di ritiro dei RAEE provenienti da nuclei domestici e RAEE analoghi ai domestici
(Art.11 e 34 del D.Lgs. 49/2014 come modificato dalla Legge n.49 del 3/10/2025)
La Legge n.147 del 3/10/2025 ha introdotto delle novità rilevanti per i soggetti DISTRIBUTORI, INSTALLATORI, GESTORI CENTRI DI ASSISTENZA che devono assicurare la possibilità di ritiro dei RAEE DOMESTICI o ANALOGHI AI DOMESTICI.
Si evidenzia in particolare l’imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie ai soggetti obbligati che non registrano sul portale del CdC RAEE i depositi preliminari (punti vendita, magazzini…) dove collocano i rifiuti elettronici ritirati dai consumatori o che non comunicano annualmente al CdC RAEE i quantitativi di RAEE movimentati. L’importo delle sanzioni va dai 2.000 ai 10.000 euro (nel caso di inesatta o incompleta trasmissione delle informazioni le sanzioni sono ridotte della metà).
I soggetti rientranti tra quelli obbligati (Art. 11 D. Lgs. 49/2014) che non avessero ancora provveduto all’iscrizione devono eseguirla tempestivamente mediante dei semplici passaggi da effettuare nel portale del CdC.
Al fine di adempiere agli obblighi di cui all’Art. 34 del D. Lgs. 49/2014, i soggetti iscritti al CdC (servizio D6) devono inoltre presentare la DICHIARAZIONE RAEE 2025 riferita all’ANNO 2024 (anche nel caso di nessun RAEE ritirato) entro e non oltre il 31/12/2025.
Le informazioni utili per la presentazione sono consultabili al seguente link: https://www.cdcraee.it/news/in-g-u-il-decreto-legge-terra-dei-fuochi-le-novita-per-i-distributori-di-aee/
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