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CCRL Area Comunicazione: EVR dalle paghe di maggio 2024

Lo scorso 12 ottobre 2023 Confartigianato Imprese Veneto, le organizzazioni Artigiane del Veneto e le OO.SS di categoria, hanno siglato il rinnovo del CCRL dell’Area Comunicazione (ex Grafici), il quale ha apportato delle importanti novità per rispondere alle esigenze produttive e di flessibilità delle imprese e dei loro dipendenti. QUI la precedente notizia di riferimento.

Ricordiamo che l’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) retribuzione premiale veneta è stata introdotta dalle parti sociali in sostituzione della cessata voce (da gennaio 2024) elemento retributivo territoriale “I.R.R.”.

QUI l’Accordo regionale veneto Elemento Variabile della Retribuzione anni 2024-2025-2026 per i dipendenti delle imprese artigiane e PMI dell’area della comunicazione” allegato al CCRL.

Ricordiamo infatti che l’E.V.R., istituito per le annualità 2024, 2025 e 2026, quale elemento variabile della retribuzione legato alla produttività, verrà erogata a decorrere dalla retribuzione di competenza del mese di maggio 2024 (corrisposto a giugno), e successivamente ogni anno, fino al 2026, per 12 mensilità, per tutte le ore effettivamente lavorate (ordinarie, straordinarie e supplementari o in applicazione clausole elastiche per i part-time).

L’importo spettante da riconoscere sarà quello previsto per il livello di inquadramento in essere nel mese di maggio di ciascun anno (156,00 € al livello 5° bis nel 2024, 168,00 € al livello 5° bis nel 2025 e 180 € al livello 5° bis nel 2026) e sarà erogato sulla base della verifica dei seguenti due indicatori di riferimento, che ogni azienda dovrà misurare in base ai propri risultati:

  1. Volume affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell’impresa, presentate alla scadenza prevista per legge, confrontando i dati della dichiarazione dell’annualità corrente con quelli della dichiarazione dell’annualità precedente e rapportati al numero delle ore (ordinarie e straordinarie) effettivamente lavorate nell’anno dai dipendenti;
  2. Numero medio dei dipendenti occupati nello stesso anno di riferimento rispetto all’anno precedente.

Ciascun parametro incide in misura percentuale rispetto all’importo lordo totale: 80% il primo indicatore e 20% il secondo.

Si considerano come lavorate le giornate di assenza per congedo di maternità/paternità (ex astensione obbligatoria per maternità), i congedi parentali (art. 32; 39-42; 47 del D.lgs. n. 151/2001), quelle per infortunio sul lavoro avvenuto all’interno dell’azienda e malattia professionale, i permessi della legge n. 104/1992 e donazione sangue, le ferie collettive e i permessi retribuiti per assemblee e per l’esercizio di cariche sindacali.

QUI l’allegato 1 dell’accordo E.V.R. , per gestire la comunicazione alla Commissione Premi e Welfare di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana (via PEC: cmtlavoro@legalmail.it), sul raggiungimento o meno degli indicatori. La Commissione verificherà la documentazione pervenuta, chiedendo eventuali chiarimenti e/o integrazioni e comunque riscontrando l’esito della verifica ai fini della non erogazione o dell’erogazione nella misura ridotta dell’E.V.R.

Per l’erogazione dell’EVR viene inoltre prevista un’opzione welfare secondo la quale il lavoratore che la riceve dal datore potrà optare per la destinazione dell’importo totale o parziale dell’E.V.R., in un’unica soluzione, da mettere a disposizione entro il mese di giugno dell’anno di riferimento, a prestazioni, opere, servizi, in natura o sotto forma di rimborso spese, aventi finalità di welfare. Su richiesta del lavoratore, se lo stesso è iscritto ad un Fondo di previdenza complementare con il TFR, l’impresa può destinare l’importo in contribuzione datoriale aggiuntiva nel fondo di previdenza. L’ EVR, ove rispettata la procedura prevista dal CCRL, potrà anche essere detassata facendo conseguire sulla cifra lorda spettante la tassazione forfettaria di vantaggio del 5% contro quella media di riferimento per il profilo fiscale di ciascun dipendente (es.28%), quindi facendo ottenere più netto ai propri dipendenti a parità di costo del lavoro sostenuto dal datore di lavoro.

L’E.V.R. non potrà essere assorbita da altri elementi retributivi o di welfare già concessi dall’impresa ai lavoratori essendo trattamento economico (art.10 CCRL).

Qui le tabelle dell’EVR in vigore a maggio 2024

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