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LE NUOVE DISPOSIZIONI SUL GREEN PASS IN VIGORE DALL’8 GENNAIO 2022

Le disposizioni definite dal Decreto Legge n. 1/22 del 07.01.2022

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2022 il DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022 n.1 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.” che integra le disposizioni sul green pass.

A partire dall’8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022 è esteso, su tutto il territorio nazionale, l’obbligo vaccinale a tutti gli ultracinquantenni. Questa previsione si applica anche a coloro che, all’entrata in vigore del Decreto, pur avendo 49 anni compiranno il cinquantesimo anno entro il 15 giugno 2022.

I controlli sull’adempimento di questo obbligo e le eventuali sanzioni pari a 100euro scatteranno dal 1 febbraio 2022.

A partire dal 15 febbraio 2022 sui luoghi di lavoro gli ultracinquantenni italiani, comunitari o stranieri sono obbligati, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, a possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19 “Rafforzata” ex art 9 comma 2 che dimostri:
– avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
– avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
– avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

Questo obbligo vale per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa (in modalità autonoma/subordinata/parasubordinata) o di formazione anche extraccurriculare o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.

I datori di lavoro e le persone da essi incaricate sono responsabili dei controlli del green pass. La verifica avviene attraverso l’App “Verifica19”.

I lavoratori dipendenti e quelli ad essi assimilabili nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della stessa al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli altri lavoratori.

La sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 15 giugno 2022.

La sospensione non comporta per i lavoratori dipendenti conseguenze disciplinari e fa permanere il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Dopo il quinto giorno di mancata presentazione del green pass rafforzato, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il 31 marzo 2022.

I lavoratori “fragili” per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita possono essere adibiti a mansioni anche diverse o a lavoro agile se possibile, senza decurtazione della retribuzione in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Il Decreto aggiunge che, fino al 31 marzo 2022, sarà necessario il Green Pass “Base” (ottenuto a seguito di vaccino, tampone o guarigione dall’infezione Sars-Cov-2) anche per usufruire dei seguenti servizi e attività:
a) dal 20 gennaio 2022 servizi alla persona intesi come servizi di acconciatura, estetica, trucco semipermanente, tatuatori, piercer, lavanderie, pompe funebri;
b) dal 1 febbraio 2022 “pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali; fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona […], che verranno individuate con un ulteriore decreto entro i quindici giorni dall’entrata in vigore di D.L. n.1/2022.

Pubblichiamo anche un cartello che può essere esposto per la scadenza del 20 gennaio.

Nella parte in alto può essere inserito il nome dell’azienda

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