Ambiente e sicurezza / News

ORDINANZA REGIONE VENETO N. 169 DEL 17.12.2020

Nuove disposizioni anti covid in vigore dal 19.12.2020 fino al 06.01.2021

L’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 169 del 17 dicembre “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni” entra in vigore il 19 dicembre 2020 e avrà effetto sino  al 6 gennaio 2021, salva proroga o modifica anticipata disposta con apposita ordinanza conseguente al mutamento delle condizioni di contagio. 

1. Il provvedimento prevede: dal 19 dicembre al 6 gennaio 2021, dopo le ore 14.00 è vietato lo spostamento in un comune veneto diverso da quello di residenza o dimora, salvo che per lavoro, studio, salute, necessità, o per svolgere attività non sospese o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; dopo le 14.00 è sempre ammesso il rientro presso l’abitazione. Lo spostamento verso e da comuni di altre regioni è regolato dalla disciplina statale.
2. È sempre possibile lo spostamento fuori comune per usufruire di servizi alla persona (lavanderia, acconciatura, estetista, ecc.).

3. I ristoranti collocati in comuni diversi da quello di residenza o dimora possono essere raggiunti entro le ore 14; il rientro presso la residenza o dimora può avvenire anche oltre tale orario, a seguito della consumazione del pranzo.
4. Sono sempre possibili gli spostamenti anche tra comuni per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé. È sempre possibile portare e recarsi a riprendere i minori.

5. È sempre possibile lo spostamento tra comuni per partecipare a matrimoni e funerali, da svolgere nel rispetto delle linee guida.

6. E’ sempre possibile lo spostamento da e per stazioni di trasporto pubblico per esigenze proprie di viaggio e per accompagnamento di altri soggetti.

7. E’ sempre possibile il raggiungimento della seconda casa.

8. Per i soggetti che si trovano in albergo, seconda casa o simili, il comune di “riferimento” dal cui territorio operano le limitazioni è quello in cui si trovano l’albergo, seconda casa o simili.

9. Si fa forte raccomandazione affinché l’accesso agli esercizi commerciali e ai servizi del comune di residenza o dimora avvenga dopo le ore 14.00.

10. Per gli spostamenti effettuati dopo le ore 14.00 è obbligatorio indicare le ragioni e i luoghi degli spostamenti, anche in rientro, nell’apposita autocertificazione da esibire all’organo di controllo. La mancata esibizione dell’autocertificazione determina l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di legge.


Eventuali disposizioni più restrittive di fonte statale che dovessero entrare in vigore in Veneto, prevalgono sulle previsioni di questa ordinanza.


Restano invariate le misure per gli esercizi di commercio al dettaglio e le Misure per gli esercizi di ristorazione previste dall’ordinanza 167 del 10 dicembre scorso.

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